STATUTO DEL COMITATO “UNITI PER L'OLTRESERCHIO”

Art.1 Costituzione


E’ costituito il Comitato denominato:“COMITATO UNITI PER L'OLTRESERCHIO”.
Al Comitato possono aderire i privati cittadini, imprese commerciali, industriali, artigiane, agricole ed associazioni, con l'esclusione di coloro che hanno incarichi politici istituzionali. Il Comitato può aderire ad analoghi Comitati locali, regionali, nazionali e internazionali, o gli stessi possono aderire a questo Comitato.

Art.2 Scopi Sociali


Il Comitato è fondato sugli irrinunciabili principi di libertà, eguaglianza, solidarietà, democrazia diretta e collettiva della cittadinanza, ed è autonomo da Stato, governi, partiti. Il Comitato si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. Il Comitato è apartitico e senza scopo di lucro. Esso ha per finalità la tutela dei diritti e degli interessi di privati cittadini,con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza del territorio dell'Oltreserchio.
Le attività del Comitato sono:
1) Sollecitare le Pubbliche Autorità ed Amministrazioni, anche collaborando con loro, ad assumere i provvedimenti opportuni per gli scopi che il Comitato si prefigge.
2) Proporre opposizioni in qualsiasi sede contro provvedimenti che si riterranno contrari alle finalità anzidette.
3) Impugnare dinanzi alle Autorità amministrative o giudiziarie o giurisdizionali gli atti che si ritengono comunque lesivi degli interessi che il comitato ha lo scopo di tutelare.
4) Promuovere i giudizi che si ritenga necessario instaurare sempre in funzione delle tutele che rientrano negli scopi del Comitato e per gli stessi fini intervenire nei giudizi eventualmente promossi da altri.
5) Promuovere studi - anche con l'incarico ad esperti - sulle cause naturali o meno degli eventi che interessano il territorio e dei conseguenti danni.
6) Costituirsi come parte civile.
7) Promuovere le iniziative che siano utili al raggiungimento degli scopi.

Art.3 Sede


Il Comitato ha la propria sede presso i locali dei donatori di sangue di S. Maria a Colle, fraz. del Comune di Lucca.

Art.4 Durata


Esso cesserà di esistere solo e soltanto al completo raggiungimento degli scopi e delle finalità previsti.
Cesserà comunque definitivamente il 31 dicembre 2020, salva diversa deliberazione del Comitato.

Art.5 I Sottoscrittori


Sono coloro che accettano il presente Statuto sottoscrivendo l’atto costitutivo.
Possono aderire al Comitato tutti i soggetti, di cui all’art. 1.
Essi hanno diritto al voto purché in regola con i versamenti della quota stabilita dal presente Statuto. I Sottoscrittori, con la loro firma, approvano e accettano lo statuto, ma non assumono alcuna responsabilità di ordine patrimoniale. L'appartenenza al Comitato ha carattere libero, volontario nel rispetto delle finalità e delle leggi vigenti.
L’appartenenza al Comitato può venir meno per:
 dimissioni tramite lettera indirizzata al Consiglio di Coordinamento;
 perdita, accertata dal Consiglio di Coordinamento, di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione;
 delibera di esclusione assunta dal Consiglio di Coordinamento, per accertati motivi di incompatibilità, per mancanza di partecipazione alle attività del Comitato ovvero alle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio di Coordinamento per un periodo superiore ad un anno.

Art.6 Organi Sociali

Il Comitato si avvale del Consiglio di Coordinamento, che rappresenta l'organo esecutivo del Comitato ed è articolato al suo interno da una o più Commissioni; e individua al suo interno un Tesoriere e un Segretario e di volta in volta elegge un Presidente.

Art. 7 Il Comitato dei Sottoscrittori

Esso viene convocato dal Consiglio di Coordinamento ed è l'organo di indirizzo, propositivo e di controllo. Per le deliberazioni valgono le maggioranze previste dal Codice Civile per la prima e la seconda convocazione. Esso elegge il Consiglio di Coordinamento che periodicamente riferisce al Comitato in ordine al suo operato.

Art.8 Il Consiglio di Coordinamento

È composto di un numero di membri variabili da 5 ad un massimo di 40 (quaranta).
Esso dura in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti. I suoi membri sono eletti dal Comitato dei sottoscrittori.
In questa fase di start-up tutti i componenti il COMITATO DEI SOTTOSCRITTORI fanno parte del CONSIGLIO DI COORDINAMENTO, inoltre la Presidenza viene esercitata in modo rotativo tra i componenti stessi, nei casi in cui, la individuazione dell'Esercente tale carica, si rende indispensabile.
Il Consiglio è l'organo esecutivo del Comitato. Esso è responsabile della corretta gestione dei fondi che a qualsiasi titolo prevengano al Comitato per i quali con firma congiunta di almeno due componenti dispone l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali che poi verranno gestiti dal tesoriere.
Nell’ambito del Consiglio possono essere demandati specifici compiti a taluni suoi membri o anche a membri esterni al Consiglio.
L’attività del Consiglio deve essere documentata mediante verbali. Il Consiglio si autoconvoca o viene convocato da almeno due dei suoi componenti o da chi esercita la funzione di Presidente pro-tempore; per essa (convocazione) non è necessaria la comunicazione scritta: basta quella verbale, telefonica o telematica. La convocazione deve prevedere il giorno, il luogo e l’ora, oltre all’ordine del giorno.
I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione dei fondi e della loro destinazione per gli scopi perseguiti dal Comitato "Uniti per l'Oltreserchio" e devono dare conto della loro gestione al Comitato dei Sottoscrittori.

Art. 9 Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità del Comitato e gestisce i conti conrrente di corrispondenza, per quanto attiene all'ordinaria amministrazione.

Art. 10 Gratuità delle Cariche

I membri del Comitato investiti di cariche sociali, svolgono gratuitamente i loro compiti, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto del Comitato. Il Comitato potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività anche di collaboratori esterni retribuiti.

Art. 11 Fondi del Comitato

I fondi necessari al Comitato per il perseguimento delle sue attività sono costituiti:
 dal tesseramento mediante un contributo annuo di Euro 5 ( cinque);
 dalle oblazioni volontarie dei Sottoscrittori;
 dalle donazioni, lasciti, attribuzioni in genere a qualsiasi titolo.
La raccolta, la gestione, l’utilizzazione delle elargizioni e delle somme in ogni modo riscosse sono affidate al Consiglio di Coordinamento che può aprire conti correnti postali o bancari per il deposito del fondo.

Art. 12 Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto, che non possono comunque stravolgere gli scopi del Comitato, devono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza di due terzi dei Sottoscrittori in prima convocazione e, in seconda convocazione, dalla maggioranza dei presenti.

Art. 13 Norme Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni e Comitati.